imperium
(da impero, mobilizzare, comandare).
Questo
termine esprime la potenza concessa al «capo» dagli dei. Tale nozione, forse
d’origine etrusca acquisì carattere giuridico ed entrò nella definizione di
alcune magistrature. I Romani furono indotti ad opporla ad un altro potere,
d’essenza completamenie diversa, la potestas
(da possum, potere).
La
polestas era infatti una nozione amministrativa ed indicava il potere di cui
godeva un magistrato. Comprendeva: il diritto di trarre gli auspici, quello di
promulgare le ordinanze, quello di infliggere le ammende, quello di convocare
il popolo entro le mura della città per trasmettergli una comunicazione o per
farlo deliberare e votare.
Le
magistrature con potestas erano
l’edilità, la questura, il tribunato e la censura.
L’imperium esprimeva invece la totalità
dei poteri (civili, militari, giudiziari, religiosi) posseduti dal re e
che, in età repubblicana, furono ripartiti tra consoli e prelori. Ma venne
conservata l’efficacia divina.
Chi era
rivestito dell’imperium aveva un
potere sugli individui stessi (potere giudiziario a Roma, imperium domi, e potere militare al di fuori, imperium militiae). Esso si scomponeva cosi: diritto di trarre gli
auspici a Roma e fuori, diritto di arruolare e comandare gli eserciti, diritto
di giudicare civilmente e penalmente, diritto di coercizione, diritto di
convocare e presiedere il senato, diritto di convocare e di far votare il
popolo fuori Roma, nei comizi centuriati.
Possedevano
l’imperium i consoli, i pretori ed
eventualmente il dittatore. I littori e i fasci erano i segni visibili
dell’imperium. Tuttavia i poteri dei
magistrati che possedevano l’imperium
furono limitati dal diritto di appello al popolo (provocatio ad populum), e dal diritto d’intercessione dei
tribuni della plebe che, come l’imperium,
pare fosse d’essenza religiosa. La creazione di promagistrature (proconsolato,
propretura) comportò la creazione di nuove funzioni con imperium; ma, com’ era normale, fu prorogato solo l’imperium militiae.
In
epoca imperiale l’imperatore rivestì un imperium
superiore a quello dei magistrati (imperium
maius), che non era limitato nel tempo nè nello spazio, ed era indipendente
dalle magistrature cui era un tempo collegato. Gli veniva attribuito all’inizio
del suo regno con la lex de imperio (legge
curiata).