sabato 11 aprile 2020

imperium


imperium

(da impero, mobilizzare, comandare).
Questo termine esprime la potenza concessa al «capo» dagli dei. Tale nozione, forse d’origine etrusca acquisì carattere giuridico ed entrò nella definizione di alcune magistrature. I Romani furono indotti ad opporla ad un altro potere, d’essenza completamenie diversa, la potestas (da possum, potere).
La polestas era infatti una no­zione amministrativa ed indicava il potere di cui godeva un magistrato. Comprendeva: il diritto di trarre gli auspici, quello di promulgare le ordinanze, quello di infliggere le ammende, quello di convocare il popolo entro le mura della città per trasmettergli una comunicazione o per farlo deliberare e votare.
Le magistrature con potestas erano l’edilità, la questura, il tribunato e la censura.
L’imperium esprimeva invece la totalità dei poteri (civili, militari, giudiziari, religiosi) posseduti dal re e che, in età repubblicana, furono ripartiti tra consoli e prelori. Ma venne conservata l’efficacia divina.
Chi era rivestito dell’imperium aveva un potere sugli individui stessi (potere giudiziario a Roma, imperium domi, e potere militare al di fuori, imperium militiae). Esso si scomponeva cosi: diritto di trarre gli auspici a Roma e fuori, diritto di arruolare e comandare gli eserciti, diritto di giudicare civilmente e penalmente, diritto di coercizione, diritto di convocare e presiedere il senato, diritto di convocare e di far votare il popolo fuori Roma, nei comizi centuriati.
Possedevano l’imperium i consoli, i pretori ed eventualmente il dittatore. I littori e i fasci erano i segni visibili dell’imperium. Tuttavia i poteri dei magistrati che possedevano l’imperium furono limitati dal diritto di appello al popolo (provocatio ad populum), e dal diritto d’intercessione dei tribuni della plebe che, come l’imperium, pare fosse d’essenza religiosa. La creazione di promagistrature (proconsolato, propretura) comportò la creazione di nuove funzioni con imperium; ma, com’ era normale, fu prorogato solo l’imperium militiae.
In epoca imperiale l’imperatore rivestì un imperium superiore a quello dei magistrati (imperium maius), che non era limitato nel tempo nè nello spazio, ed era indipendente dalle magistrature cui era un tempo collegato. Gli veniva attribuito all’inizio del suo regno con la lex de imperio (legge curiata).